Il Ministero dell'Interno con decreto legge 19 Febbraio 2026 n.19, convertito della Legge 20 Aprile 2026 n.50, recante "Ulteriori disposizioni normative urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione", ha previsto all'art. 6 che la carta d'identità elettronica (CIE), rilasciata a decorrere dal 30 Luglio 2026 ai cittadini di età pari o superiore a settant'anni al momento del rilascio, avrà una DURATA ILLIMITATA.
Si avvisa che per i cittadini richiedenti protezione internazionale la durata della CIE resta di tre anni anche per i cittadini ultrasettantenni (art. 5-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142), nonché ai cittadini per i quali non sia temporaneamente possibile rilevare l’impronta digitale, ai quali è invece rilasciata una CIE di validità pari o inferiore a 12 mesi (art. 4, co. 3, del Regolamento UE 1205/2025).
La procedura di emissione del documento elettronico resta identica a quella ordinaria già prevista per il rilascio di CIE con durata limitata, non comportando l’introduzione di ulteriori e nuovi adempimenti né la necessità di operazioni specifiche da parte degli operatori comunali o consolari.
Si segnala, inoltre, che il certificato di autenticazione per l’utilizzo dell’identità digitale associata alla CIE mantiene una validità che non può comunque essere superiore ai dieci anni dalla data di emissione.
Decorso tale periodo non sarà più possibile utilizzare l’identità digitale della CIE per l’accesso ai servizi digitali, pubblici e privati.
La durata illimitata del documento non incide sulla possibilità di utilizzarlo per viaggiare nei Paesi in cui la carta d’identità è riconosciuta quale documento valido per l’espatrio.