Richiedere l'assegno di maternità

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A chi è rivolto

È un contributo a sostegno delle madri che non beneficiano di trattamenti previdenziali di indennità di maternità per la nascita del proprio figlio. Il contributo può essere richiesto anche per affidamento preadottivo ed adozione senza affidamento di minore. In questi casi il beneficio è riconosciuto solo se il minore non ha superato i sei anni di età, in caso di affidamento preadottivo o adozione senza affidamento, o se non ha superato i 18 anni di età, in caso di affidamento o adozione internazionale.

Descrizione

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

Come fare

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Requisiti del richiedente
L'assegno può essere richiesto solo dalla madre del minore. La richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

  • residenza nel Comune di Luserna San Giovanni;
  • cittadinanza italiana o comunitaria; 
  • mancanza di trattamenti previdenziali di maternità dall'Inps o dal datore di lavoro. Se il trattamento previdenziale percepito è inferiore a euro 404,17 mensili, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la parte integrativa
  • indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a euro 20.221,13 annui per l'anno 2024, con riferimento a nuclei familiari con 3 componenti e una scala di equivalenza di 2,04; per i nuclei con diversa composizione e/o scala di equivalenza il requisito economico è riparametrato sulla base di quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 452 del 21 dicembre 2000;
  • residenza del figlio nel territorio dello stato; se la richiedente è in possesso della carta di soggiorno e il figlio non è nato in Italia o non è cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno.

In caso di cittadinanza non comunitaria, la madre deve rientrare in almeno una delle seguenti casistiche da documentare a cura della richiedente:

  • titolare del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
  • familiare di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
  • titolare di permesso di soggiorno in qualità di rifugiata politica (o superstite di rifugiati politici);
  • titolare di protezione sussidiaria;
  • cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria o Turchia;
  • titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, o essere familiare di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. n. 40/2014;
  • aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea, o essere familiare o superstite di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea;
    essere apolide o familiare/superstite di apolide;
  • In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, si può allegare alla domanda la ricevuta comprovante la richiesta del titolo di soggiorno (la domanda rimane in sospeso sino a che non viene esibito il permesso di soggiorno).

 

L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:

  • in caso di abbandono del figlio da parte della madre
  • in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre
  • in caso di decesso della madre del neonato

Le domande devono essere presentate con la nuova attestazione ISEE, come riformata dal D.P.C.M. n. 159/2013, che ha modificato le modalità di calcolo e di rilascio del valore ISEE.

Riferimenti normativi:
D.Lgs 26 marzo 2001, n. 51
 

Cosa serve

Per presentare domanda occorre utilizzare il modulo allegato alla presente scheda e disponibile anche presso l'Area Servizi alla Persona.

Allegando:

  • copia di documento di identità e del codice fiscale
  • attestazione I.S.E.E. successiva alla nascita del bambino (il minore deve comparire nel nucleo familiare)
  • copia del titolo di soggiorno (in caso di cittadinanza non comunitaria)
  • codice IBAN in formato stampato
     

Cosa si ottiene

L'assegno è concesso con provvedimento del Comune di residenza. Al pagamento degli assegni provvede l'Inps in un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla trasmissione dei dati da parte del Comune. 

L'assegno corrisposto integralmente per l'anno 2024 ammonta ad euro 2.020,85.

Tempi e scadenze

La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del figlio o, nel caso di affidamento preadottivo o adozione, dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica.

Quanto costa

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Pagina aggiornata il 19/02/2024

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